Home Network › Forums › Area Condomini › In caso di parziale ricostruzione del tetto comune si applica l’art. 1102 c.c.
-
In caso di parziale ricostruzione del tetto comune si applica l’art. 1102 c.c.
-
L’intervento di parziale ricostruzione del tetto comune eseguito è riconducibile non alla nozione di innovazione ex art. 1120 c.c., ma a quello di modificazione ex art. 1102 c.c. Invero, le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 29 gennaio 2021, n. 2126.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2126
Log in to reply.